LE IMBARCAIONI DA DIPORTO: LE ISPEZIONI
Codice della Nautica n. 171/2005

Unitamente al recepimento della Direttiva 2003/44/CE, con il DLGS n. 171 del 18 Luglio 2005 la normativa italiana prevede il conferimento della facoltà di eseguire le verifiche periodiche delle unità di diporto, secondo il DM n. 478 del 05 Ottobre 1999, agli Organismi Notificati per la direttiva RCD.

La direttiva si applica alle unità da diporto aventi una lunghezza compresa tra 2,50 e 24 m.


Il DNV-MODULO UNO S.c.a r.l. è un Organismo Notificato n. 0496 dal 1° luglio 1999 ed autorizzato ad espletare la valutazione della conformità per:

  • Unità da diporto
  • Moto d'acqua
  • Componenti relativi richiesti dalla Direttiva
  • Motori fuoribordo
  • Motori entrobordo con comando a poppa con scarico integrato

    verificando il soddisfacimento dei Requisiti Essenziali di Sicurezza fissati con la succitata Direttiva

Unitamente al recepimento della Direttiva 2003/44/CE, con il D. Lgs. 18 luglio 2005, n. 171, la normativa italiana prevede il conferimento della facoltà di eseguire le verifiche periodiche delle unità di diporto, secondo il DM 5 ottobre 1999 N°478, agli Organismi Notificati.

Gli Organismi Notificati, offrono in Italia un duplice servizio rivolto a due tipologie di clienti ben distinte.
Oltre che al cantiere nautico che progetta e costruisce dette imbarcazioni (servizio di certificazione) il DNV-MODULO UNO può assistere il diportista proprietario di una imbarcazione da diporto dai 2,5 m ai 24 m per quanto attiene alle ispezioni indicate dal Regolamento della Nautica.

Servizi al diportista
Gli Organismi Notificati sono autorizzati dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione per:

  • effettuare le visite per il rilascio, rinnovo o convalida del certificato di sicurezza per imbarcazioni immatricolate prima dell'entrata in vigore della Direttiva 94/25/CE (1998);
  • approvare per i natanti l'estensione sia dei limiti di navigazione da 6 a 12 miglia che del numero delle persone trasportabili a bordo;
  • emettere attestazione di idoneità per le unità da diporto costruite da un soggetto privato per proprio uso personale e senza l'ausilio di alcuna impresa, cantiere o singolo costruttore professionale, al fine dell' iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto
  • emettere attestazione di idoneità per le unità da diporto provenienti da paesi terzi costruite, immesse in commercio o messe in servizio in uno degli stati membri dell'area economica europea (AEE) prima del 16/06/1998
  • valutare la conformità dell'unità successiva alla costruzione, se nè il costruttore nè il mandatario stabilito nella comunità assumono la responsabilità per la conformità del prodotto
  • effettuare le visite per rinnovo o convalida del certificato di sicurezza per imbarcazioni munite di certificato CE.
 
Per ulteriori informazioni o per richiedere una quotazione economica
compili il form e l'invii all'indirizzo e-mail: torino@dnvmodulouno.it