ATTREZZATURE A PRESSIONE TRASPORTABILI
99/36/CE

TPED - Transportable Pressure Equipment Directive

La direttiva 99/36/CE, recepita in Italia con il DLGS n. 23 del 02/02/2002 e modificato e integrato con il DLGS n 43 del 18/02/2003 che dà anche attuazione alla direttiva di modifica 2001/2/CE e alla decisione 2001/107/CE, si applica alle attrezzature a pressione trasportabili.

La direttiva europea 1999/36/CE si applica sia ai prodotti di nuova fabbricazione sia alle attrezzature esistenti sul mercato con la procedura di “rivalutazione” e sia alle ispezioni periodiche per la verifica del mantenimento dei requisiti di sicurezza previsti.

 


 

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Riconoscimento

D.Lgs 23_2002
oord
D.Lgs 43_2003
99/36/CE
2001/107CE
decisione
2002/50/CE
2003/525/CE
decision
Linee Guida
Elenco EN

 

La direttiva entra in vigore:

  • dal 1/07/2001 e dal 01/07/2003 cogente per bombole e recipienti criogenici;
  • dal 01/07/2003 prorogata al 01/07/2007 ai fusti a pressione, alle incastellature di bombole ed alle cisterne

In generale tutti i recipienti per il trasporto di gas, sono destinati a molti riutilizzi che con gli urti del trasporto, con le manovre del riempimento, dell’utilizzo della relativa rubinetteria e dell’ambiente sono destinati a notevole usura.

Con la T-PED la sorveglianza periodica può essere:

  1. eseguita direttamente dall’Organismo attraverso un suo ispettore (modulo 1);
  2. eseguita dall’azienda (costruttore o detentore) tramite l’utilizzo da parte dello stesso di un sistema di qualità certificato dall’Organismo (modulo 2). In tale caso sono previste visite ispettive di sorveglianza periodiche presso l’azienda da parte dell’Organismo.

Come sopra indicato la direttiva prevede due moduli (modulo 1 e modulo 2) al fine dell’ispezione periodica delle attrezzature a pressione trasportabili:

Modulo 1
Le attrezzature a pressione trasportabili vengono sottoposte a controlli periodici su richiesta del proprietario o del detentore secondo le periodicità definite nella corrispondente istruzione ed in conformità con l’ADR, da parte di un Organismo Notificato.
Al termine della verifica l’Organismo Notificato appone il suo numero di identificazione sul prodotto ispezionato e redigere l’attestato di ispezione periodica che può riguardare anche una serie di attrezzature.

Modulo 2
Le attrezzature a pressione trasportabili vengono ispezionate e dichiarate dal proprietario o dal detentore ancora conformi ai requisiti della direttiva. Evidenza si ha con la “dichiarazione di conformità” e l’apposizione della data di ispezione sul prodotto che è seguita dal numero dell’Organismo Notificato che è responsabile della sorveglianza.

L'organismo di ispezione, in caso di ispezione periodica delle cisterne, attesta che le attrezzature a pressione trasportabili continuano ad essere conformi alle disposizioni della direttiva 99/36/CE. L'organismo autorizzato deve apporre su tutte le attrezzature a pressione trasportabili la data dell'ispezione periodica accompagnata dal numero di identificazione dell’Organismo Notificato delegante e redigere per iscritto un attestato d'ispezione periodica.

L’Organismo Notificato ha il compito di sorvegliare le ispezioni attraverso il controllo del Sistema di Qualità (verifiche di sorveglianza) del proprietario, detentore o Organismo Autorizzato.

 

Il consorzio DNV-MODULO UNO è stato abilitato per espletare tutte le procedure previste dalla direttiva 99/36/CE nonché dal decreto di recepimento per:

      • la verifica della conformità dei nuovi prodotti;
      • la procedura di “rivalutazione” dei prodotti in esercizio;
      • le ispezioni periodiche.

 

 
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