ASCENSORI E MONTACARICHI
DPR 162/99
 
 


Il 10 Giugno 1999 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è stato pubblicato il Decreto n 162 del 30 Aprile 1999 che recepisce nell'ordinamento italiano la direttiva 95/16/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di ascensori. A partire dal 25 Giugno 1999 le verifiche periodiche e straordinarie di ascensori e montacarichi possono essere svolte dagli organismi di certificazione autorizzati ai sensi del nuovo regolamento.
Il Decreto individua nella figura del proprietario o del suo legale rappresentante il responsabile diretto che ha il compito di sottoporre, ogni due anni, l'ascensore o il montacarichi ad una verifica al fine di accertarne l'idoneità all'uso ed autorizzarne il mantenimento in esercizio.
Il nuovo regolamento prevede alcune norme transitorie al fine di permettere la regolarizzazione entro un anno di un ragguardevole numero di impianti che ancora non dispongono di regolare licenza di esercizio.
 

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dPR 1497/1963

DM 587/1987
dPR 162/1999
dPR 268/1994
DM 15/09/2005
DM 26/10/2005
DM 16/01/2006

Verifiche periodiche e straordinarie
Per gli impianti già regolarmente in esercizio alla data di entrata in vigore del DPR n 162/99 il proprietario (o il suo legale rappresentante) deve conferire incarico per l'esecuzione della verifica periodica biennale (art. 13 del DPR 162/99). Egli potrà rivolgersi agli Enti pubblici ovvero agli Organismi di Certificazione notificati.
L'Ente o Organismo incaricato deve dare formale accettazione dell'incarico al proprietario che a sua cura la trasmette al comune di appartenenza.
Per i nuovi impianti sarà sufficiente inoltrare, entro dieci giorni dalla data di dichiarazione CE di conformità rilasciata dall'installatore, una comunicazione al Sindaco indicante tra l'altro l'Ente o l'Organismo che ha accettato l'incarico per effettuare le verifiche periodiche; l'ufficio comunale competente assegna entro trenta giorni il numero di matricola dell'impianto (art. 12 del DPR 162/99).
Sono previste verifiche straordinarie (art. 14 del DPR 162/99) in caso di anomalie riscontrate nel corso delle verifiche periodiche, nel caso di incidente rilevante ovvero successivamente a modifiche significative apportate all'impianto di cui all'articolo 2 comma 1 lettera i) del DPR 162/99.

Collaudi ex articolo 19 del DPR 162/99
Esistono infine molti Impianti già da tempo installati e che ancora non beneficiano della licenza d'esercizio. Il nuovo regolamento ha concesso un lasso di tempo di 12 mesi che è poi stato prorogato con due decreti successivi (DPR 369 del 19/10/2000 e DPR 129 del 07/05/2002) fino al 30 Settembre 2002 per regolarizzare mediante collaudo questa situazione.

 

 
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