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Verifiche
periodiche e straordinarie
Per gli impianti già regolarmente in esercizio
alla data di entrata in vigore del DPR n 162/99 il proprietario (o il
suo legale rappresentante) deve conferire incarico per l'esecuzione della
verifica periodica biennale (art. 13 del DPR 162/99). Egli potrà
rivolgersi agli Enti pubblici ovvero agli Organismi di Certificazione
notificati.
L'Ente o Organismo incaricato deve dare formale accettazione dell'incarico
al proprietario che a sua cura la trasmette al comune di appartenenza.
Per i nuovi impianti sarà sufficiente inoltrare, entro dieci giorni
dalla data di dichiarazione CE di conformità rilasciata dall'installatore,
una comunicazione al Sindaco indicante tra l'altro l'Ente o l'Organismo
che ha accettato l'incarico per effettuare le verifiche periodiche; l'ufficio
comunale competente assegna entro trenta giorni il numero di matricola
dell'impianto (art. 12 del DPR 162/99).
Sono previste verifiche straordinarie (art. 14 del DPR 162/99) in caso
di anomalie riscontrate nel corso delle verifiche periodiche, nel caso
di incidente rilevante ovvero successivamente a modifiche significative
apportate all'impianto di cui all'articolo 2 comma 1 lettera i) del DPR
162/99.
Collaudi
ex articolo 19 del DPR 162/99
Esistono infine
molti Impianti già da tempo installati e che ancora non beneficiano
della licenza d'esercizio. Il nuovo regolamento ha concesso un lasso di
tempo di 12 mesi che è poi stato prorogato con due decreti successivi
(DPR 369 del 19/10/2000 e DPR 129 del 07/05/2002) fino al 30 Settembre
2002 per regolarizzare mediante collaudo questa situazione.
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