ATTREZZATURE E INSIEMI A PRESSIONE
DM 329/2004 e CIRCOLARE MAP DEL 23/05/2005

Il Decreto Ministeriale n. 329 del 01 dicembre 2004, pubblicato sulla G.U. del 28 gennaio 2005, entrato in vigore il 12 febbraio 2005, abroga tutte le precedenti disposizioni relative alla gestione e all'utilizzo relativamente alle attrezzature a pressione e agli "insiemi" indicando un nuovo regime amministrativo di messa in servizio ed utilizzazione.

La circolare del Ministero delle Attività Produttive del 23/05/2005 individua nelle more della emanazione di un apposito regolamento che espliciti in forma più specifica i soggetti preposti citati dal DM 329/04, definendone le caratteristiche, gli organismi notificati e gli ispettorati degli utilizzatori, già individuati ai sensi degli articoli 12 e 14 del DLGS 93/2000, possono operare come soggetto verificatore.

La circolare precisa inoltre che:

  • L'ISPESL come organismo notificato può operare liberamente sul mercato alla stregua di altri soggetti notificati.
  • Restano ovviamente invariate le competenze delle unita' sanitarie locali, delle aziende sanitarie locali e delle ARPA derivando le stesse da una normativa specifica non vincolata al precedente quadro legislativo sulle attrezzature a pressione.

Il DNV-MODULO UNO essendo organismo autorizzato ai sensi degli articoli 12 e 14 del DLGS 93/2000 può operare come soggetto verificatore.

 


Il DM 329/04 si applica ai prodotti come qui di seguito indicati e introduce diverse procedure a carico dell'Utilizzatore.

Il DM 329/04 i identifica attrezzature a pressione e agli "insiemi" come definite nel DLGS n. 25 febbraio 2000, n. 93, e, in particolare, ai seguenti oggetti:

  • ai recipienti semplici a pressione quali definiti dalla direttiva 87/404/CEE
  • alle attrezzature a pressione e agli insiemi quali definiti dalla direttiva 97/23/CE (PED), ed in particolare:
    • ai generatori di acqua surriscaldata e di vapore d'acqua;
    • ai recipienti in pressione contenenti liquidi;
    • ai recipienti in pressione contenenti vapore d'acqua o vapori diversi dal vapor d'acqua;
    • ai recipienti contenenti gas compressi, liquefatti o disciolti;
    • agli impianti funzionanti con liquidi caldi sotto pressione;

Verifica di primo impianto ovvero della messa in servizio
Nel caso l'Utilizzatore abbia provveduto a installare o assemblare sui propri impianti una attrezzatura o un insieme in pressione, deve richiedere l'accertamento a un Organismo notificato della sua corretta installazione. In caso di esito negativo della verifica è fatto divieto di utilizzare tale attrezzatura.

Dichiarazione di messa in servizio
All'atto della messa in servizio l'Utilizzatore delle attrezzature e degli insiemi deve inviare all'ISPESL e all'ASL competente per territorio, una specifica dichiarazione con predefiniti contenuti.
Nel caso di attrezzature o insiemi soggetti a verifica di messa in servizio, la dichiarazione deve essere allegato il verbale di verifica rilasciato dall'Organismo notificato incaricato.
L'Utilizzatore deve altresì regolarizzare entro il 12 febbraio 2009, denunciandone l'esistenza all'ISPESL, i recipienti per liquidi e le tubazioni per gas, vapori e liquidi, mai assoggettati ad omologazione o controlli di legge, per i quali ora sono obbligatorie le riqualificazioni periodiche.

Verifiche periodiche, ovvero di riqualificazione periodica
L'Utilizzatore deve incaricare un Organismo notificato di eseguire, con una periodicità definita in base alla tipologia dell'attrezzatura in pressione, la verifica del suo funzionamento ovvero la verifica di integrità.
La mancata esecuzione delle verifiche e prove alle date di scadenza previste, comporta i seguenti oneri a carico degli Utilizzatori:

  • messa fuori servizio delle attrezzature ed insiemi coinvolte;
  • esecuzione, da parte di un Organismo Notificato delle verifiche e prove previste prima del successivo riavvio.

Ai fini della riqualificazione periodica, la cadenza dei controlli ora prevista, si applica a partire dalla data della dichiarazione di messa in servizio. Se le attrezzature alla data del 12 febbraio 2005 erano già sottoposte alle verifiche di esercizio con le modalità previgenti, il nuovo periodismo si applica a partire dalla prima verifica periodica in scadenza.

Collaudi e controlli di messa in servizio a seguito di riparazioni e modifiche
L'utilizzatore deve seguire procedure diverse nel caso di riparazione o di modifica.
Nel caso di riparazioni di attrezzature marcate CE o collaudate secondo la normativa previgente, ovvero di riparazioni di tubazioni e recipienti di alcune categorie e contenenti liquidi pericolosi (esplosivi, infiammabili, o tossici o comburenti) e appartenenti alle categorie di rischio più elevato, l'Utilizzatore deve incaricare un Organismo notificato per perchè eseguire il collaudo previsto dalla normativa di riferimento.
Nel caso di modifiche apportate in conformità al DLGS 93/2000 (con obbligo di marcatura CE del prodotto modificato), l'Utilizzatore deve incaricare un Organismo notificato per eseguire, qualora previste, le verifiche di messa in servizio.

 
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