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LA
DIRETTIVA MACCHINE 98/37/CE
MD Machinery Directive |
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La
direttiva 89/392/CEE e successive integrazioni (direttiva 91/368/CEE
unicamente l'articolo 1, direttiva 93/44/CEE e direttiva 93/68/CEE
unicamente l'articolo 6) meglio conosciuta come "Direttiva
Macchine" è stata recepita nel nostro ordinamento
giuridico con il DPR 459 del 24 Luglio 1996 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 209 del 06/09/1996.
Successivamente la direttiva macchine è stata sostituita dalla
direttiva 98/37/CE.
La direttiva richiede ai costruttori di apporre sulle macchine da
loro realizzate la marcatura CE e di redigere la dichiarazione di
conformità, ad attestazione del rispetto dei requisiti essenziali
di sicurezza e di salute definiti nella direttiva stessa.
La direttiva si applica altresì ai componenti di sicurezza
che vengono immessi separatamente sul mercato.
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La direttiva
macchine è stata modificata dalla Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio
2006, relativa alle
macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione)
pubblicata sulla G.U.C.E. n L157 del 09/06/2006.
Le nuove modifiche entreranno in vigore il 29 dicembre 2009 |

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i testi
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Le procedure di certificazione.
La direttiva distingue due gruppi di macchine: al primo appartengono quelle
ritenute più pericolose e il cui elenco è contenuto nell'allegato
IV al secondo tutte le altre.
- Nel
caso di macchine non rientranti nell'allegato IV non è previsto
l'intervento di un Organismo Notificato.
L'iter certificativo è affidato al costruttore che deve procedere:
a. ad effettuare tutti gli esami e le prove ritenuti necessari per
verificare che la progettazione, la costruzione, il montaggio, il trasporto,
l'installazione, la manutenzione assicurino macchine che posseggano
e mantengano adeguate condizioni di sicurezza;
b. a predisporre un fascicolo contenente disegni, calcoli, schemi
dei circuiti di comando, rapporti di prova, manuale di istruzione, norme
e specifiche tecniche di riferimento, descrizione delle soluzioni adottate
per verificare i requisiti essenziali di sicurezza e di salute, disposizioni
interne aziendali peri le produzioni in serie.
Il costruttore può volontariamente sottoporre la macchina o il
fascicolo tecnico ad un Organismo Notificato il quale rilascerà
un Rapporto di Rispondenza alla direttiva stessa.
- Nel
caso di macchine contenute nell'allegato IV il costruttore è
obbligato a richiedere l'intervento dell'Organismo Notificato per eseguire:
- l'Esame CE del Tipo;
- l'Esame del Fascicolo Tecnico;
- la Conservazione del Fascicolo
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