LA DIRETTIVA MACCHINE 98/37/CE
MD Machinery Directive

La direttiva 89/392/CEE e successive integrazioni (direttiva 91/368/CEE unicamente l'articolo 1, direttiva 93/44/CEE e direttiva 93/68/CEE unicamente l'articolo 6) meglio conosciuta come "Direttiva Macchine" è stata recepita nel nostro ordinamento giuridico con il DPR 459 del 24 Luglio 1996 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 06/09/1996.
Successivamente la direttiva macchine è stata sostituita dalla direttiva 98/37/CE.
La direttiva richiede ai costruttori di apporre sulle macchine da loro realizzate la marcatura CE e di redigere la dichiarazione di conformità, ad attestazione del rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute definiti nella direttiva stessa.
La direttiva si applica altresì ai componenti di sicurezza che vengono immessi separatamente sul mercato.

 

La direttiva macchine è stata modificata dalla Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006, relativa alle
macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) pubblicata sulla G.U.C.E. n L157 del 09/06/2006.
Le nuove modifiche entreranno in vigore il 29 dicembre 2009


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Riconoscimento

98/37/CE
2006/42/CE
Linee Guida
Useful Fact
../../../Direttive/MD - norme armonizzate_08-05-2007.pdf Elenco EN


Le procedure di certificazione.

La direttiva distingue due gruppi di macchine: al primo appartengono quelle ritenute più pericolose e il cui elenco è contenuto nell'allegato IV al secondo tutte le altre.

  1. Nel caso di macchine non rientranti nell'allegato IV non è previsto l'intervento di un Organismo Notificato.
    L'iter certificativo è affidato al costruttore che deve procedere:

    a.
    ad effettuare tutti gli esami e le prove ritenuti necessari per verificare che la progettazione, la costruzione, il montaggio, il trasporto, l'installazione, la manutenzione assicurino macchine che posseggano e mantengano adeguate condizioni di sicurezza;

    b. a predisporre un fascicolo contenente disegni, calcoli, schemi dei circuiti di comando, rapporti di prova, manuale di istruzione, norme e specifiche tecniche di riferimento, descrizione delle soluzioni adottate per verificare i requisiti essenziali di sicurezza e di salute, disposizioni interne aziendali peri le produzioni in serie.

    Il costruttore può volontariamente sottoporre la macchina o il fascicolo tecnico ad un Organismo Notificato il quale rilascerà un Rapporto di Rispondenza alla direttiva stessa.


  2. Nel caso di macchine contenute nell'allegato IV il costruttore è obbligato a richiedere l'intervento dell'Organismo Notificato per eseguire:

    - l'Esame CE del Tipo;
    - l'Esame del Fascicolo Tecnico;
    - la Conservazione del Fascicolo

 

 
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