LA DIRETTIVA ASCENSORI 95/16/CE
LD Lift Directive

Il 7 Settembre 1995, sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L 213, è stata pubblicata la direttiva 95/16/CE del Parlamento e del Consiglio, emessa il 29/06/1995, per ravvicinare le legislazioni degli stati membri in materia di ascensori.
La direttiva è stata recepita in Italia con il DPR 162 del 30/04/1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana n. 134 del 10/06/1999.
A partire dal 01/07/1999 la marcatura CE deve essere apposta su tutti gli ascensori e i relativi componenti di sicurezza.
La direttiva indica nella figura dell'installatore il responsabile diretto che ha il compito di verificare la rispondenza del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute, redigere la dichiarazione CE di conformità e apporre la conseguente marcatura CE
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Riconoscimento

95/16/CE
Linee Guida
Elenco EN

 

La direttiva ascensori è stata modificata dalla Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 - articolo 24, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) pubblicata sulla G.U.C.E. n L157 del 09/06/2006.
Le nuove modifiche entreranno in vigore il 29 dicembre 2009
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Le procedure di certificazione
L'articolo 8 della direttiva definisce, in base alle varie opzioni previste, le procedure di certificazione da seguire per la valutazione di conformità dei componenti di sicurezza e degli ascensori.

Per quanto riguarda gli ascensori, questi devono essere oggetto di una delle seguenti procedure:

A)

Qualora l'ascensore sia stato progettato in conformità a un esemplare o a un modello sottoposto a un esame CE del tipo, questo deve essere a sua volta costruito, installato e provato secondo una di queste tre modalità:

 
Controllo finale dell'ascensore da parte di un Organismo Notificato
(allegato VI - modulo F)
 
Approvazione da parte di un Organismo Notificato del sistema di qualità conforme ai requisiti dell'allegato XII - modulo E (EN 29003).
 
Approvazione da parte di un Organismo Notificato del sistema qualità conforme ai requisiti dell'allegato XIV - modulo D (EN 29002).

B)

In alternativa, l'ascensore deve essere sottoposto alla procedura di verifica di un unico prodotto (allegato X - modulo G) da parte di un Organismo Notificato.

C)

In alternativa, il Fabbricante attua e fa approvare da un Organismo Notificato un sistema di garanzia qualità conforme ai requisiti dell'allegato XIII - modulo H (EN 29001). Tale percorso certificativi è integrato da un "Controllo della progettazione" qualora l'ascensore non sia stato progettato interamente conforme alla norme armonizzate.

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