LA DIRETTIVA ATEX 94/9/CE
Apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati
in atmosfera potenzialmente esplosiva

ATEX - ATmosphères Explosibles

La direttiva 94/9/CE, meglio conosciuta con l'acronimo ATEX, è stata recepita in Italia con il DPR 126 del 23 Marzo 1998 - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Italiana n. 101 del 04/05/1998 - e si applica ai prodotti, sotto meglio specificati, destinati a essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive.
Con l'entrata in vigore della direttiva ATEX sono state abrogate le vecchie norme in materia e, dal 01 luglio 2003 è vietata la commercializzazione dei prodotti non conformi alle disposizioni in essa contenute.


 


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Riconoscimento

94/9/CE
Linee Guida
Borderline
Elenco EN

 

Nel campo di applicazione della direttiva rientrano i seguenti prodotti:

  • Apparecchi, da soli o combinati, compresi i veicoli destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;
  • Sistemi di Protezione, diversi dai componenti, immessi separatamente sul mercato, destinati ad arrestare o circoscrivere le esplosioni;
  • Componenti, ossia i pezzi essenziali per il funzionamento di un apparecchio o di un sistema di protezione, privo di funzione autonoma; su tali elementi non va apposto il marchio CE ma devono essere corredati da un attestato di conformità;
  • Dispositivi di Sicurezza, di Controllo o di Regolazione, utili o necessari per il funzionamento sicuro e affidabile di un apparecchio o sistema di protezione anche se utilizzato al di fuori di atmosfere potenzialmente esplosive.

Fra le principali novità introdotte, si mettono in evidenza le seguenti:

  • I requisiti essenziali di sicurezza si applicano anche agli apparecchi non elettrici destinati a operare in atmosfere potenzialmente esplosive.
  • È richiesto ai fabbricanti di apporre, oltre al marchio CE anche la marcatura supplementare.
  • La Direttiva suddivide i prodotti in gruppi e categorie:
    • gruppo I (categorie M1 e M2) per gli apparecchi utilizzati in lavori sotterranei, nelle miniere e nei loro impianti di superficie
    • gruppo II categoria 1, 2 e 3 per apparecchi destinati in altri ambienti in cui vi sono probabilità che si crei atmosfera esplosiva.

La categoria deve essere determinata in base al livello di protezione garantito dal prodotto.

  • Individua più moduli certificativi fra i quali il fabbricante può e deve scegliere.
  • Si applica anche agli "ASSIEMI", sempre che siano costituiti da una combinazione di due o più parti di apparecchi e siano immessi sul mercato e/o messi in servizio da una persona responsabile sotto forma di singola unità funzionale. Non rientrano invece nel campo di applicazione della direttiva gli Impianti.

 
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