LA DIRETTIVA ATTREZZATURE A PRESSIONE TRASPORTABILI 99/36/CE
TPED - Transportable Pressure Equipment Directive

La direttiva 99/36/CE, recepita in Italia con il DLGS n. 23 del 02/02/2002 e modificato e integrato con il DLGS n 43 del 18/02/2003 che dà anche attuazione alla direttiva di modifica 2001/2/CE e alla decisione 2001/107/CE, si applica alle attrezzature a pressione trasportabili.

La direttiva europea 1999/36/CE si applica sia ai prodotti di nuova fabbricazione sia alle attrezzature esistenti sul mercato con la procedura di “rivalutazione” e sia alle ispezioni periodiche per la verifica del mantenimento dei requisiti di sicurezza previsti.

 


 

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Riconoscimento

D.Lgs 23_2002
oord
D.Lgs 43_2003
99/36/CE
2001/107CE
decisione
2002/50/CE
2003/525/CE
decision
Linee Guida
Elenco EN

 

La direttiva entra in vigore:

  • dal 1/07/2001 e dal 01/07/2003 cogente per bombole e recipienti criogenici;
  • dal 01/07/2003 prorogata al 01/07/2007 ai fusti a pressione, alle incastellature di bombole ed alle cisterne

La direttiva ha lo scopo di accrescere la sicurezza delle attrezzature a pressione trasportabili omologate per il trasporto di merci pericolose su strade e per ferrovia e di garantire la libera circolazione anche con riguardo agli aspetti relativi a:

  1. immissione sul mercato, attrezzature a pressione trasportabili di nuova fabbricazione;
  2. rivalutazione, non obbligatoria, della conformità delle attrezzature a pressione trasportabili esistenti (contenitori e cisterne) conformi ai requisiti delle direttive 94/55/CE (trasporto merci pericolose su strada) e 96/49/CE (trasporto merci pericolose su ferrovia).
  3. utilizzazione ripetuta e ispezioni periodiche di:

A)  attrezzature a pressione trasportabili di nuova fabbricazione, conformi alle disposizioni delle direttive 94/55/CE e 96/49/CE, o già esistenti che siano state soggette alla rivalutazione della conformità in accordo alle stesse;
B)  bombole per gas già esistenti che recano il marchio di conformità previsto dalle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE.

La direttiva 99/36/CE definisce per attrezzature a pressione trasportabili si intendono:

  1. tutti i contenitori, (bombole, tubi, fusti a pressione, recipienti criogenici, incastellature di bombole come definite nell'allegato A alla direttiva 94/55/CE, e dalle disposizioni interne di recepimento);
  2. tutte le cisterne, comprese le cisterne smontabili, i contenitori cisterna (casse mobili), i serbatoi dei vagoni cisterna, i serbatoi o contenitori per batterie di veicoli o di vagoni batteria, le cisterne dei veicoli cisterna, utilizzati per il trasporto di gas della classe 2, ai sensi degli allegati alle direttive 94/55/CE e 96/49/CE e delle disposizioni interne di recepimento, nonché per il trasporto di talune sostanze pericolose di altre classi, indicate nell'allegato VI del DLGS n. 23/2002, compresi i loro rubinetti ed altri accessori utilizzati per il trasporto;
  3. i rubinetti e gli altri accessori di sicurezza facenti parte dell'attrezzatura trasportabile.

Non costituiscono attrezzature a pressione trasportabili le attrezzature soggette alle prescrizioni generali di esenzione applicabili a piccole quantità ed ai casi particolari previsti dall'allegato A alla direttiva 94/55/CE e dall'allegato alla direttiva 96/49/CE e dalle disposizioni interne di recepimento, nonché i diffusori di aerosol (numero ONU 1950) e le bombole per gas per apparecchi di respirazione.

La direttiva 99/36/CE con "rivalutazione della conformità" intende:
la procedura volta a valutare a posteriori, a richiesta del proprietario, del suo mandatario stabilito nella Comunità o del detentore, la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili già esistenti e messe in funzione anteriormente alla data di cui all'articolo 15, commi 1 e 2 del DLGS n. 23/2002 o, nel caso dei commi 3 e 4, entro le date ivi indicate, alle relative disposizioni degli allegati alle direttive 94/55/CE e 96/49/CE e delle disposizioni interne di recepimento.

I prodotti destinati al trasporto di gas di varia natura possono essere: Bombole e incastellature di bombole, Cilindri o tubi, Fusti, Recipienti criogenici e Cisterne.

In Italia questi prodotti fino alla data di entrata in vigore della direttiva T-PED sono stati sottoposti a prove di controllo e sorveglianza con DM del 1925 sotto la responsabilità della ISPESL coadiuvata dalla Motorizzazione Civile.

Con l’entrata in vigore della direttiva T-PED anche gli Organismi privati svolgono le procedure di certificazione delle nuove apparecchiature, possono effettuare la rivalutazione di conformità ed eseguono le verifiche periodiche per i prodotti marcati

 

LE PROCEDURE DI VALUTAZIONE

Marcatura - nuovi prodotti

Il costruttore al fine di applicare una procedura di valutazione della conformità deve verificare in quale categoria ricade l’attrezzatura a pressione trasportabile. La direttiva 99/36/CE identifica 3 categorie così suddivise:

Categoria

Definizione

I

Recipienti in cui il prodotto della pressione di prova per la capacità è inferiore o pari a 30 MPa/litro (300 bar/litro)

II

Recipienti in cui il prodotto della pressione di prova per la capacità è superiore a 30 e inferiore o pari a 150 MPa/litro (300 e 1500 bar/litro)

II

Recipienti in cui il prodotto della pressione di prova per la capacità è superiore a 150 MPa/litro (1500 bar/litro) e le cisterne.

 

 

 

 

 

Definita la categoria del prodotto il fabbricante sceglie la procedura di valutazione della conformità che vuole adottare tra le seguenti:

Categoria

Moduli certificativi

I

A1

D1

E1

 

 

II

H

B+E

B+C1

B1+F

B1+D

III

G

H1

B+D

B+F

 

 

I rubinetti (valvole) e altri accessori con una funzione diretta di sicurezza per l'attrezzatura a pressione trasportabile, ivi comprese le valvole di sicurezza, le valvole di riempimento e di drenaggio e i rubinetti delle bombole, devono essere sottoposti ad una procedura di valutazione della conformità di livello pari o superiore a quella del recipiente o della cisterna su cui sono montati. Tali rubinetti e altri accessori utilizzati per il trasporto possono essere sottoposti ad una procedura di valutazione della conformità separata da quella relativa al recipiente od altra cisterna.

Per i recipienti e le cisterne la direttiva T-PED prevede al termine favorevole delle attività di certificazione (moduli A1, C1, D, D1, E, E1, F, G, H, H1) di rivalutazione della conformità e dell'ispezione periodica sul prodotto deve essere apposta la marcatura  seguita dal numero identificativo dell'Organismo Notificato.
Per quanto attiene invece ai rubinetti (valvole) e altri accessori con una funzione diretta di sicurezza al termine dell’applicazione di una procedura di valutazione della conformità si appone solo la marcatura .

 

Rivalutazione della conformità per attrezzature esistenti

Questa procedura descrive il metodo che si deve applicare per far si che le attrezzature a pressione trasportabili immesse sul mercato, siano conformi ai pertinenti requisiti delle direttive 94/55/CE e 96/49/CE nonché per dimostrare che il prodotto ha caratteristiche di sicurezza almeno equivalenti a quelle richieste dalla T-PED.
Per consentire il loro riutilizzo è necessaria una valutazione documentale dell’Organismo Notificato integrata con prove tecniche di riscontro.

Pertanto l’utilizzatore deve mettere a disposizione dell'Organismo Notificato i dati che consentano l’identificazione precisa ed univoca almeno in termini di:

  • origine dell’apparecchio;
  • approvazione e/o collaudi superati dallo stesso;
  • prescrizioni particolari;
  • limitazioni eventuali;
  • danni e relative riparazioni

A seconda dell'apparecchiatura la documentazione nonché le prove devono essere integrati. Si possono almeno presentare i seguenti casi di integrazione di documentazione:

  • CASO 1) rivalutazione di conformità del tipo;
  • CASO 2) rivalutazione di conformità del singolo recipiente;
  • CASO 3) documento di prova successiva alla prima.

Durante l'ispezione per la rivalutazione di conformità occorrerà verificare che le valvole, i rubinetti e gli accessori di sicurezza possano garantire le prestazioni di progetto, in conformità alle norme di cui alla direttiva 99/36/CE.

Al termine favorevole della rivalutazione del prodotto da parte di un Organismo Notificato il costruttore appone il marchio  seguito dal numero identificativo dell’Organismo.

 

 
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