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Il DNV-MODULO
UNO S.c.a r.l.
è in grado di effettuare la certificazione prevista dalla
direttiva 89/686/CEE per tutte le procedure di certificazione per i seguenti
prodotti:
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1)
cuffie antirumore (anche montate su elmetti) - art. 10
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Categoria
II
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2)
inserti auricolari - art. 10
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Categoria
II
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3)
caschi - art. 10 e art. 11
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Categoria
II e III
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4) indumenti di protezione contro l'impatto meccanico
per motociclisti - art. 10
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Categoria
II
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5)
autorespiratori - art. 10 e art. 11
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Categoria
III
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6)
sistemi anticaduta- art. 11
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Categoria
III
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Il DNV-MODULO
UNO S.c.a r.l.
può svolgere, inoltre, le attività di prova previste anche
per i DPI rientranti in categoria I, al fine di determinare il soddisfacimento
dei requisiti di cui all'Allegato II della direttiva nonché effettuare
la sorveglianza sulla produzione su prodotti come ricorso volontario ad
organismo.
Il DNV-MODULO UNO S.c.a r.l.
si avvale della competenza di tecnici che da
lungo tempo svolgono attività nell'ambito della certificazione di prodotto
e in particolare della certificazione CE.
E' inoltre in grado di eseguire le prove e le misure necessarie a verificare
la conformità ai requisiti richiesta dalla direttiva.
La direttiva 89/686/CEE:
campo di applicazione
La direttiva 89/686/CEE
riguarda i dispositivi di protezione individuale (DPI o PPE in inglese).
Si intende per "DPI" qualsiasi dispositivo
o articolo destinato a essere indossato o tenuto da una persona affinché
essa sia protetta nei confronti di uno o più rischi che potrebbero metterne
in pericolo la salute e la sicurezza.
Sono anche considerati
DPI:
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a. |
l'insieme costituito
da diversi dispositivi o articoli abbinati in modo solidale dal fabbricante
per proteggere una persona nei confronti di uno o più rischi che
possono presentarsi simultaneamente; |
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b. |
un dispositivo o
articolo di protezione solidale, in modo dissociabile o non dissociabile, di un dispositivo
individuale non protettivo indossato o tenuto da una persona per
svolgere una data attività; |
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c. |
i componenti intercambiabili
di un DPI, indispensabili per il suo buon funzionamento ed utilizzati
unicamente per detto DPI. |
Inoltre viene considerato parte integrante di un DPI ogni sistema
di collegamento immesso sul mercato con il DPI per raccordare quest'ultimo ad un dispositivo esterno, complementare, anche
nel caso in cui tale sistema di collegamento non sia destinato ad essere
indossato o tenuto in permanenza dall'utilizzatore durante il periodo
di esposizione ai rischi.
Sono esclusi dal campo
di applicazione della direttiva 89/686/CEE:
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· |
i DPI disciplinati da un'altra direttiva; |
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· |
indipendentemente dal motivo di esclusione di cui al primo trattino,
le seguenti tipologie di DPI: |
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1. |
DPI
progettati e fabbricati specificamente per le forze armate o quelle
per il mantenimento dell'ordine (caschi, scudi, ecc.); |
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2. |
DPI di autodifesa in caso di aggressione (generatori aerosol,
armi individuali deterrenti, ecc.) |
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3. |
DPI
progettati e fabbricati per uso privato contro: |
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- |
le condizioni atmosferiche (copricapo, indumenti per la
stagione, scarpe e stivali, ombrelli, ecc.); |
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- |
l'umidità, l'acqua (guanti per rigovernare, ecc.); |
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- |
il calore (guanti, ecc.); |
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4. |
DPI
destinati alla protezione o al salvataggio di persone imbarcate
a bordo di navi o aeromobili, che non siano portati ininterrottamente. |
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5. |
Caschi e visiere per utilizzatori di veicoli a motore
a due o tre ruote. |
Solo i DPI che risultano conformi ai Requisiti essenziali di salute e di
sicurezza di cui all'Allegato II della direttiva 89/686/CEE nonché alle
norme armonizzate possono beneficiare del marchio "CE".
Solo con l'esito favorevole
delle azioni previste dalle procedure di valutazione della conformità, il produttore può redigere la dichiarazione
di conformità CE del prodotto e apporre la marcatura.
La direttiva 89/686/CEE:
procedure di valutazione della conformità
Ogni tipologia
di DPI è stata suddivisa in Categorie da
1 a 3 in base al pericolo, in funzione delle quali
il costruttore deve adottare una specifica procedura di valutazione della
conformità.
Appartengono alla:
- categoria 0
prodotti che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva
89/686/CEE;
- categoria I
i DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona
da rischi di danni fisici di lieve entità;
- categoria II
i DPI che non rientrano nelle altre due categorie;
- categoria III
i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi
di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente.
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Categoria
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Iter certificativo
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Intervento Organismo Notificato
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I
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Il fabbricante sotto la sua responsabilità redige la dichiarazione
di conformità e appone la marcatura CE.
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NO
Articolo 8 paragrafo 3 della direttiva DPI
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II
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Il fabbricante sotto la sua responsabilità redige la dichiarazione
di conformità e appone la marcatura CE solo dopo che un esemplare
modello ha superato favorevolmente l'esame CE del tipo eseguito
da un ON.
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SI
L'ON esegue un esame CE del tipo
(EC type examination)
Articolo 8 paragrafo 2 della direttiva DPI
Procedura Articolo 10
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III
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Il
fabbricante sotto la sua responsabilità redige la dichiarazione
di conformità e appone la marcatura CE solo dopo che:
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A.
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un esemplare modello
ha superato favorevolmente l'esame CE del tipo eseguito da
un ON;
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B.
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il fabbricante supera
favorevolmente il controllo di qualità iniziale e periodico
eseguito da un ON secondo una delle seguenti procedure di
cui all'Articolo 11:
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lettera A
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Sistema di garanzia di qualità "CE" del prodotto
finito;
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oppure
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lettera B
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Sistema di garanzia qualità "CE" della produzione
con sorveglianza.
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Il
fabbricante appone dopo il marchio CE il numero identificativo dell'ON.
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SI
L'ON esegue un esame CE del tipo
(EC type examination)
L'ON esegue un controllo di qualità della produzione del DPI (quality control of the PPE manufactured)
Articolo 8 paragrafo 4 della direttiva DPI.
Procedura Articolo 11
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Per quanto attiene
ai prodotti di cui sopra, si riportano qui di seguito le indicazioni di
categoria così come indicate nelle linee guida.
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CASCHI
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Categoria
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Copricapo progettati e costruiti
per la protezione del cuoio capelluto
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I
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Tutti i caschi, inclusi quelli
per lo sport
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II
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Caschi progettati e costruiti
per l'uso in ambienti con alte temperature (temperatura aria maggiore
o uguale a 100°C)
e che può o non può essere caratterizzata dalla presenza di radiazione
infrarossa, fiamme o proiezione di molte quantità di materiale fuso
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III
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Caschi progettati e costruiti
per la protezione contro il rischio elettrico
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III
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AUTORESPIRATORI
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Categoria
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Mascherine
chirurgiche
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0
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Tutti i dispositivi di protezione
delle vie respiratorie progettati e costruiti al fine di proteggere
contro aerosol solidi, liquidi e gassosi
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III
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ANTICADUTA
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Categoria
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Punti
di ancoraggio che formano parte integrante della struttura
o della superficie rocciosa
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0
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Dispositivi
per l'accesso o il sollevamento a postazioni in quota
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0
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Dispositivi
per climbing, rock climbing, speleologia, …
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0
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Dispositivi
di supporto, progettati e costruiti per uso con paracadute, paraglides,
hanggliders, … e che non possono
essere usati per scopi diversi che quelli per i quali sono stati
progettati
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0
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Paracaduti
di emergenza
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0
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Tutti i dispositivi
anticaduta progettati e costruiti per proteggere contro le cadute
dall'alto, per uso privato o professionale. Questa categoria include dispositivi
per lavori in quota e con supporto (harnesses,
thigh straps,
belts, …)
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III
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